La legge di bilancio 2025 introduce la possibilità, esclusivamente per l’annualità 2025,  e per le imprese che soddisfano determinate condizioni, di beneficiare di una aliquota ridotta per l’Ires al 20% in luogo dell’aliquota attuale del 24%.

Si tratta di una scelta SECCA! Le società dovranno decidere se applicare l’Ires al 20% o al 24%.

Le società che chiuderanno il periodo d’imposta 2025 in perdita fiscale non potranno usufruire di questa opportunità, a causa della mancanza di base imponibile.

Le condizioni per poter usufruire dell’aliquota agevolata sono le seguenti:

  1. Accantonamento di almeno l’80% degli utili 2024

Almeno l’80% degli utili dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024 deve essere accantonato in un’apposita riserva.

Si attende un decreto attuativo ma in attesa questo accantonamento dovrebbe avvenire in occasione dell’approvazione del bilancio 2024, attraverso la creazione di una riserva che faccia esplicito riferimento alla normativa sulla Mini Ires.

  1. Ammontare di investimenti qualificati

E’ richiesto che una somma pari ad almeno il 30% degli utili 2024 accantonati deve essere destinata a specifiche tipologie di investimenti.

L’importo degli investimenti non potrà essere, in ogni caso, inferiore a 20.000 euro.

  1. Tipologia d’investimenti (Industria 4.0 e 5.0)

Gli investimenti devono riguardare l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive situate sul territorio nazionale.

I beni, sia materiali che immateriali, devono rientrare tra quelli idonei a beneficiare del credito d’imposta per la transizione verso l’Industria 4.0 e 5.0.

Gli investimenti devono essere effettuati entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo (31 ottobre 2026 per i soggetti “solari”).

  1. Stabilità occupazionale

Per il 2025 il numero di „unità lavorative per anno” (Ula) non deve essere inferiore alla media del triennio precedente (2022-2024).

  1. Nuove assunzioni

Le società devono effettuare nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato, in misura pari ad almeno l’1% del numero medio di dipendenti a tempo indeterminato nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024, con il minimo di (1) un lavoratore.

  1. Assenza di cassa integrazione

Le società non devono aver fatto ricorso alla cassa integrazione guadagni nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024 o nel successivo, fatta eccezione per specifici casi di eventi transitori non imputabili all’impresa o ai dipendenti.

Sono previsti due casi di decadenza dalla agevolazione:

1.Vincolo biennale sugli utili

      L’agevolazione decade se viene distribuita anche solo una parte della “riserva Mini Ires” entro il secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 (ossia entro la fine del 2026 per i soggetti “solari”).

        2. Vincolo quinquennale sui beni

        L’agevolazione decade se i beni acquisiti ai fini dell’accesso all’agevolazione vengono dismessi, ceduti a terzi o destinati a finalità estranea all’attività di impresa o destinati a strutture produttive situate all’estero, anche se di proprietà dello stesso soggetto entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l’investimento.

        Soggetti esclusi

        Sono escluse dal beneficio le società e gli enti che si trovano in liquidazione ordinaria o che sono soggetti a procedure concorsuali di natura liquidatoria, così come quelle che determinano il proprio reddito imponibile sulla base di regimi forfetari. Gli enti non commerciali accedono all’agevolazione ma l’aliquota ridotta si applica solo sulla parte del loro reddito di impresa.

        Per maggiori informazioni non esitare a contattarci, i nostri consulenti sono a tua disposizione!