Il 1 luglio scade il termine per la presentazione della dichiarazione IMU. L’obbligo di presentazione non riguarda tutti i possessori di immobili ma solo coloro che hanno immobili per i quali sono intervenute variazioni rilevanti ai fini del calcolo dell’imposta.

L’obbligo di dichiarazione sorge solo se al contempo:

  • sono intervenute variazioni rispetto alle dichiarazioni già presentate;
  • tali variazioni non sono comunque conoscibili autonomamente dal Comune (ad esempio, mediante consultazioni catastali; cfr. istruzioni allegate al DM 24.4.2024, p. 8).

Chi deve presentare la Dichiarazione IMU?

Qui di seguito sono elencate le circostanze in presenza delle quali è obbligatorio presentare la dichiarazione.

  • L’immobile è stato oggetto di locazione finanziaria
  • L’immobile è stato oggetto di un atto di concessione amministrativa su aree demaniali.
  • L’immobile è posseduto, a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento, da persone giuridiche interessate da fusione, incorporazione o scissione.
  • È intervenuta una riunione di usufrutto non dichiarata in Catasto.
  • È intervenuta un’estinzione del diritto di abitazione, uso, enfiteusi o di superficie (non dichiarata in Catasto e non oggetto di procedure telematiche del MUI).
  • Si è verificato l’acquisto o la cessazione di un diritto reale sull’immobile per effetto di legge (come l’usufrutto legale dei genitori).
  • L’immobile è oggetto di diritti di godimento a tempo parziale (multiproprietà), ai sensi degli artt. 69 – 81-bis del DLgs. 206/2005 (la dichiarazione va presentata dall’amministratore del condominio o della comunione).
  • Le parti comuni dell’edificio condominiale di cui all’art. 1117 n. 2 c.c. sono accatastate autonomamente, come bene comune censibile (se è costituito il condominio, la dichiarazione va presentata dall’amministratore per conto di tutti i condomini)
  • L’atto costitutivo, modificativo o traslativo del diritto ha avuto ad oggetto un’area fabbricabile*.
  • Il terreno agricolo è divenuto area fabbricabile*.
  • L’area è divenuta edificabile in seguito alla demolizione del fabbricato*.
  • Vi è stata una variazione del valore venale dell’area edificabile posseduta*.
  • Fabbricato classificabile nel gruppo catastale D, non iscritto in catasto, interamente posseduto da imprese e distintamente contabilizzato.
  • Fabbricato con destinazione ad usi culturali ai sensi dell’art. 5-bis del DPR 601/73.
  • Terreno agricolo posseduto e condotto da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole (anche se detti terreni risultano “aree edificabili” da PRG del Comune).
  • Immobile che ha perso o acquistato, durante l’anno di riferimento, il diritto all’esenzione dall’IMU.
  • Fabbricato di interesse storico o artistico.
  • Fabbricato dichiarato inagibile o inabitabile e di fatto non utilizzato (la dichiarazione va presentata solo se si perde il diritto all’agevolazione; cfr. istruzioni alla dichiarazione IMU/IMPi ex DM 24.4.2024, p. 16).
  • Unità immobiliare concessa in comodato a parenti di primo grado (genitori o figli) che la utilizzano come abitazione principale, a determinate condizioni.
  • Una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato, posseduta in Italia (a titolo di proprietà o usufrutto) da titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia.
  • L’immobile è assegnato al socio della cooperativa edilizia a proprietà indivisa oppure l’alloggio non è stato adibito ad abitazione principale o è rimasto inutilizzato.
  • L’immobile è stato concesso in locazione dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, oppure è rimasto inutilizzato o non è stato adibito ad abitazione principale.

Cosa succede se non si presenta la dichiarazione IMU in presenza delle suddette circostanze?

Il mancato adempimento dell’obbligo dichiarativo determina in via generale, per tutti i casi in cui è previsto detto onere, la de­cadenza dal beneficio stabilito dalle norme”.

E’ questo il caso, ad esempio dell’esenzione per la prima casa.

Invitiamo quindi tutti clienti del nostro Studio a verificare con cura le casistiche indicate nell’elenco e, qualora se ne riscontri l’esistenza, ad informarci delle stesse così da poter procedere alla predisposizione della Dichiarazione IMU nei termini di legge.