Introduzione
Come anticipato in “Strumenti di tutela del patrimonio personale e Codice della crisi d’impresa” in questa mini-serie di uscite, approfondiremo nel dettaglio gli strumenti per proteggere il patrimonio personale dai rischi aziendali. Partiamo dal Fondo Patrimoniale.
Il Fondo Patrimoniale è un istituto giuridico previsto dal codice civile italiano che consente di destinare determinati beni a far fronte ai bisogni della famiglia, creando una forma di protezione patrimoniale. In questo articolo vedremo vantaggi, rischi, criticità e possibilità di impugnazione di questo strumento di tutela del patrimonio personale.
Questo contenuto richiede l'accettazione dei cookie. Accetta i cookie e attendi il ricaricamento della pagina.Perché il Fondo Patrimoniale non può essere aggredito dai creditori?
Il fondo patrimoniale è disciplinato dagli articoli 167-171 del codice civile e rappresenta un patrimonio di destinazione vincolato al soddisfacimento dei bisogni familiari. Può essere costituito da uno o entrambi i coniugi mediante atto pubblico, o da un terzo anche per testamento, destinando beni immobili, mobili registrati o titoli di credito.
La principale caratteristica del fondo patrimoniale è la limitazione dell’esecuzione sui beni che lo compongono: secondo l’art. 170 c.c., i creditori non possono aggredire i beni del fondo per debiti che conoscevano essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia. Questo rappresenta il principale vantaggio dell’istituto.
L’onere della prova e l’intoccabilità dei beni del Fondo Patrimoniale
Tuttavia, l’onere della prova dell’estraneità del debito ai bisogni familiari e della conoscenza di tale estraneità da parte del creditore grava su chi intende avvalersi del regime di impignorabilità, come confermato da numerose sentenze della Corte di Cassazione.
I beni del fondo non possono essere alienati, ipotecati o vincolati senza il consenso di entrambi i coniugi e, in presenza di figli minori, senza l’autorizzazione del giudice nei soli casi di necessità o utilità evidente.
I pro e i contro da considerare.
Vantaggi.
1. Protezione dei beni familiari da creditori per debiti estranei ai bisogni della famiglia.
2. Conservazione del patrimonio destinato al sostentamento familiare.
3. Possibilità di mantenere la titolarità esclusiva dei beni conferiti.
Rischi e criticità.
1. Difficoltà di dimostrare l’estraneità del debito ai bisogni familiari.
2. Onere della prova a carico di chi intende avvalersi dell’impignorabilità.
3. Possibilità che debiti tributari e professionali siano considerati funzionali ai bisogni familiari.
4. Limitazioni alla disponibilità dei beni (necessità del consenso di entrambi i coniugi).
5. Possibile configurazione del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.
Da chi può essere impugnato il Fondo Patrimoniale?
Il fondo patrimoniale può essere impugnato:
1. dai creditori, se costituito in frode ai loro diritti;
2. dal Fisco, se utilizzato per sottrarsi fraudolentemente al pagamento delle imposte;
3. dai creditori per debiti contratti per i bisogni della famiglia;
4. dai creditori che non erano a conoscenza dell’estraneità del debito ai bisogni familiari.
I nostri consigli su come e quando è opportuno costituire un Fondo Patrimoniale
- Consultare preventivamente un professionista per valutare i rischi fiscali e penali connessi alla costituzione del fondo.
- Costituire il fondo patrimoniale in un momento non sospetto, quando non vi sono debiti preesistenti o procedure esecutive in corso, per evitare azioni revocatorie.
- Documentare accuratamente la destinazione dei frutti dei beni del fondo ai bisogni familiari, mantenendo una contabilità separata.
- Valutare l’opportunità di integrare il fondo patrimoniale con altri strumenti di protezione patrimoniale, come trust o vincoli di destinazione ex art. 2645-ter c.c.
- Considerare che il fondo patrimoniale cessa con la fine del matrimonio, rendendo necessaria una pianificazione a lungo termine che consideri anche questa eventualità.
I professionisti del nostro Studio sono a disposizione per approfondire casi specifici e fornire consulenza personalizzata.
Riferimenti alla norma e alla giurisprudenza
· Codice Civile, art. 167:
o „Ciascuno o ambedue i coniugi, per atto pubblico, o un terzo, anche per testamento, possono costituire un fondo patrimoniale, destinando determinati beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri, o titoli di credito, a far fronte ai bisogni della famiglia.”
· Codice Civile, art. 168:
o „La proprietà dei beni costituenti il fondo patrimoniale spetta ad entrambi i coniugi, salvo che sia diversamente stabilito nell’atto di costituzione.”
o „I frutti dei beni costituenti il fondo patrimoniale sono impiegati per i bisogni della famiglia.”
· Codice Civile, art. 169:
o „Se non è stato espressamente consentito nell’atto di costituzione, non si possono alienare, ipotecare, dare in pegno o comunque vincolare beni del fondo patrimoniale se non con il consenso di entrambi i coniugi e, se vi sono figli minori, con l’autorizzazione concessa dal giudice, con provvedimento emesso in camera di consiglio, nei soli casi di necessità od utilità evidente.”
· Codice Civile, art. 170:
o „La esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.”
· Sentenza Corte di Cassazione n. 10220/2018:
o „L’onere della prova dei presupposti di applicabilità dell’art. 170 c.c., ed, in particolare, che il debito per cui si procede sia stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia e che il creditore sia a conoscenza di tale estraneità, grava sulla parte che intende avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale.”
· Sentenza Corte di Cassazione n. 41704/2018:
o „Conferire al fondo patrimoniale la nuda proprietà di beni immobili può concretizzare il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte di cui all’art. 11 del d.lgs. 74/2000.”