Con la circolare n. 18/E dello scorso 17 maggio 2022 l’Agenzia delle entrate fornisce i tradizionali chiarimenti in relazione alla disciplina degli indicatori sintetici di affidabilità fiscale (Isa) applicabili al periodo d’imposta 2021, oggetto di compilazione nelle prossime dichiarazioni dei redditi dei contribuenti titolari di partita Iva.
Al di là delle indicazioni riguardanti la modulistica, che presenta singole specificità in ragione della tipologia di attività svolta da ciascun contribuente, di particolare interesse appaiono le indicazioni riguardanti le nuove cause di esclusione, così come le novità riguardanti il processo di revisione straordinaria che in questi ultimi anni appare soprattutto finalizzato a cogliere gli effetti negativi conseguenti all’emergenza sanitaria causata dalla diffusione del Covid-19.
Da ultimo, sono analizzate le previsioni riguardanti il regime premiale e i relativi livelli di affidabilità al cui raggiungimento sono collegate particolari disposizioni di favore in tema di utilizzo di crediti fiscali nonché di esonero dall’obbligo di apposizione del visto di conformità, di esclusione dalla disciplina delle società di comodo e, infine, di esclusione da determinate tipologie di accertamento.
Le nuove cause di esclusione
Negli Isa relativi al periodo d’imposta 2021 vengono confermate le cause di esclusione, già previste lo scorso anno, connesse alle situazioni in cui gli effetti economici negativi della pandemia in corso si sono manifestati con tale significatività da non consentire, potenzialmente, una corretta applicazione degli Isa nonostante l’introduzione degli specifici correttivi di cui diremo oltre. In particolare, con i decreti Mef del 21 marzo e del 29 aprile 2022 è stato previsto che, per il periodo d’imposta 2021, gli Isa non trovino applicazione per i contribuenti di seguito rappresentati.
Cause di esclusione per il periodo d’imposta 2021
A proposito di tali nuove ipotesi di esclusione vanno tenute presenti le seguenti ed importanti precisazioni:
- i contribuenti esclusi dall’applicazione degli Isa sulla base di tali nuove cause di esclusione sono comunque tenuti alla comunicazione dei dati economici, contabili e strutturali previsti all’interno dei relativi modelli;
- nei confronti di tali contribuenti, inoltre, coerentemente con quanto già precisato per coloro per i quali sussiste una causa di esclusione dall’applicazione degli Isa, è preclusa la possibilità di accedere ai benefici premiali di cui diremo oltre; ciò in quanto “l’applicazione degli indici nei confronti di contribuenti che operano in un contesto economico o in condizioni specifiche significativamente diverse da quelle prese a riferimento per la costruzione degli indici stessi, non fornisce garanzie di totale affidabilità dei risultati” (concetti ribaditi anche nelle precedenti (circolare n. 16/E/2020 e ribadito nella successiva circolare n. 6/E/2021).
La revisione straordinaria
In attuazione di quanto previsto dall’articolo 148, Decreto Rilancio, con il D.M. 29 aprile 2022 sono stati previsti specifici interventi sulla metodologia degli Isa in applicazione per il periodo d’imposta 2021. L’analisi dei provvedimenti normativi emanati nel corso del 2021 in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 ha quindi consentito di predisporre degli appositi correttivi, da applicare sia all’analisi degli indicatori elementari di affidabilità. sia a quella degli indicatori elementari di anomalia, che tengono conto di alcune grandezze e variabili economiche modificate a seguito della crisi verificatasi nel corso del 2021. Detti correttivi sono commisurati all’entità dei seguenti fattori sintomatici dello stato di difficoltà economica:
- contrazione della domanda (determinata dall’analisi dei corrispettivi telematici articolata per territorio);
- caduta dei ricavi/compensi (dichiarati dal singolo contribuente nel periodo di imposta di applicazione);
- contrazione della produttività settoriale (stima della riduzione di produttività sotto l’ipotesi di invarianza dei costi);
- riduzione della forza lavoro dipendente (osservata nel settore rispetto al periodo d’imposta 2019).
In continuità con l’approccio seguito per il precedente periodo d’imposta 2020 e in coerenza con l’esigenza di snellire quanto più possibile gli adempimenti correlati all’applicazione degli Isa, l’Agenzia delle entrate evidenzia l’impianto metodologico a supporto di ciascun Isa è stato realizzato senza l’introduzione di nuove informazioni nei modelli dichiarativi.
Il regime premiale del periodo d’imposta 2021
Con provvedimento direttoriale prot. n. 143350 del 27 aprile 2022 l’Agenzia delle entrate, nel definire i livelli di affidabilità fiscale relativi al periodo di imposta 2021 ai quali sono riconosciuti i benefici premiali previsti dal comma 11 dell’articolo 9- bis, D.L. 50/2017, ha sostanzialmente confermato le misure dell’anno precedente affermando, nelle motivazioni al recente provvedimento, che “L’individuazione delle soglie di accesso ai predetti benefici è stata effettuata in conformità a quelle già individuate con riferimento al periodo d’imposta 2020, tenuto conto dei dati dichiarativi relativi a tale annualità”.
Tabella riepilogativa dei voti minimi necessari per accedere ai benefici premiali
Esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente all’imposta sul valore aggiunto e per un importo non superiore a 20.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle attivitàproduttive | · Voto 8 nel periodo d’imposta 2021· Voto 8,5 come media dei periodi d’imposta 2020 e 2021 |
Esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto per un importonon superiore a 50.000 euro annui | · Voto 8 nel periodo d’imposta 2021· Voto 8,5 come media dei periodi d’imposta 2020 e 2021 |
Esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative di cui all’articolo 30, L. 724/1994, anche ai fini di quanto previsto al secondo periodo del comma 36-decies dell’articolo 2, D.L. 138/2011, convertito, conmodificazioni, dalla L. 148/2011 | · Voto 9 per il periodo di imposta 2021· Voto 9 come media dei periodi d’imposta 2020 e 2021 |
Esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all’articolo 39, comma 1, lettera d), secondo periodo, D.P.R. 600/1973 eall’articolo 54, comma 2, secondo periodo, D.P.R. 633/1972 | · Voto 8,5 per il periodo di imposta 2021· Voto 9 come media dei periodi d’imposta 2020 e 2021 |
Anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l’attività di accertamento previsti dall’articolo 43, comma 1, D.P.R. 600/1973 con riferimento al reddito diimpresa e di lavoro autonomo, e dall’articolo 57, comma 1, D.P.R. 633/1972 | · Voto 8 per il periodo di imposta 2021 |
Esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cuiall’articolo 38, D.P.R. 600/1973, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato | · Voto 9 per il periodo di imposta 2021· Voto 9 come media dei periodi d’imposta 2020 e 2021 |
Per richieste di chiarimento e/o approfondimento è possibile contattare il Dr. Amedeo Susini attraverso i canali istituzionali dello Studio.