Il 27 giugno 2019, il Senato ha approvato, senza emendamenti e articoli aggiuntivi, l’articolo unico del ddl di conversione, con modificazioni, del D.L. 34/2019.
Diventa quindi ufficiale la proroga al 30 settembre dei termini per i versamenti delle imposte dirette, dell’Irap e dell’Iva, scadenti tra il 30 giugno e il 30 settembre 2019, per i soggetti nei confronti dei quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito.
Le disposizioni si applicano anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi […]. Pare quindi pacifico ritenere che tutti i soggetti possano beneficiare della proroga, anche se esclusi dall’applicazione degli Isa (come, ad esempio, i contribuenti minimi e forfettari); l’unico dato ad assumere rilievo è quello rappresentato dalla tipologia di attività svolta, che deve essere ricompresa tra quelle con riferimento alle quali sono stati elaborati gli Indici sintetici di affidabilità fiscale.
Possono parimenti beneficiare della proroga i soci delle società che svolgono attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, ma soltanto se determinano il reddito per trasparenza. Sono invece esclusi della proroga i contribuenti che dichiarano ricavi o compensi di importo superiore a 5.164.569 euro.
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