Lo scorso 22 marzo è stato definitivamente siglato il rinnovo del CCNL Settore Terziario, Distribuzione e Servizi da Confcommercio Imprese per l’Italia e Filcams CGIL, FISASCAT CISL E UILTUCS UIL (a cui si affianca la parallela intesa di Confesercenti), che, per la parte economica, avrà vigenza fino al 31 marzo 2027.
Il rinnovo contrattuale interessa una platea di quasi tre milioni di lavoratrici e lavoratori risultando quindi essere il Contratto più applicato in Italia.
Il precedente CCNL era scaduto il 31/12/2019 e le Parti Sociali al fine di contribuire alla tenuta del potere di acquisto per i Lavoratori e le Lavoratrici del Settore, il 12 dicembre 2022 avevano siglato un Accordo, con il quale venivano previsti adeguamenti retributivi, da intendersi quale incremento della Paga base, a titolo di acconto assorbibile dai futuri aumenti contrattuali.
Di seguito gli elementi salienti del rinnovo contrattuale:
MINIMI TABELLARI previsti dal rinnovo del CCNL Terziario Distribuzione e Servizi
L’incremento dei minimi retributivi del CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi si realizzerà in sei tranches tra Aprile 2023 a Febbraio 2027. Di seguito gli aumenti retributivi, riparametrati nei vari livelli:
UNA TANTUM prevista dal rinnovo del CCNL Terziario Distribuzione e Servizi
Per “completare l’integrale copertura del periodo di carenza contrattuale” per il periodo Gennaio 2022 – Marzo 2023, viene prevista l’erogazione di una Una Tantum per tutti i lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dell’Accordo, ovvero al 22 marzo 2024.
L’importo a titolo di Una Tantum sarà erogato attraverso due tranches di pari importo e da corrispondersi con le mensilità di Luglio 2024 e Luglio 2025.
Gli importi saranno riproporzionati sulla base della durata del rapporto di lavoro e dell’effettivo servizio prestato nel periodo Gennaio 2022 – Marzo 2023 (suddivisibile, così, in 15 quote mensili).
Per i lavoratori con contratto di apprendistato, l’importo della Una Tantum sarà riproporzionato in base al trattamento economico previsto dal CCNL del 30 Luglio 2019. L’importo della Una Tantum, che non è utile ai fini del computo di ogni altro istituto contrattuale, compreso il TFR, sarà inoltre ridotto proporzionalmente per i casi di assenze o aspettative non retribuite, part time, sospensioni e/o riduzioni dell’orario di lavoro concordate con accordo sindacale, instaurazioni e cessazioni di rapporti di lavoro durante il periodo suddetto.
ASSORBIMENTI DI IMPORTI RETRIBUTIVI GIÀ EROGATI A FRONTE DELLE SOMME PREVISTE A TITOLO DI AUMENTI RETRIBUTIVI TABELLARI E DI UNA TANTUM DAL PRESENTE RINNOVO DEL CCNL (ARTICOLI 213 E 216)
Le parti sociali confermano (chiarimenti operativi del 29.03.2024) che gli importi retributivi eventualmente già corrisposti dalle aziende, che non siano di merito e non derivino da scatti di anzianità, sono assorbibili – a fronte degli aumenti retributivi tabellari e delle somme previste a titolo di una tantum dal presente rinnovo del CCNL – esclusivamente quando:
- gli stessi sono definiti come assorbibili da un accordo sindacale,
oppure, in alternativa,
- sono introdotti unilateralmente dalle aziende alle seguenti due condizioni, entrambe essenziali:
- Siano espressamente previsti “a titolo di acconto o anticipazione su futuri aumenti contrattuali (AFAC)”;
- siano erogati dal 01/01/2022.
INDENNITÀ DI VACANZA CONTRATTUALE
Il rinnovo del CCNL TDS prevede inoltre che, in assenza di accordo, dopo 6 mesi dalla scadenza del CCNL oppure dopo 6 mesi dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo, se successiva alla scadenza del CCNL, sarà corrisposta ai lavoratori un’Indennità di Vacanza Contrattuale per 14 mensilità. Da ciò deriva che tale clausola sarà attivabile non prima del 01.10.2027. L’Indennità di Vacanza Contrattuale sarà pari al 30% dell’IPCA, ovvero l’Indice dei prezzi al consumo (al netto degli energetici importati) applicato ai minimi retributivi contrattuali vigenti e includendo l’Ex Indennità di Contingenza.
WELFARE CONTRATTUALE
L’Accordo di rinnovo del 22/03/2024 prevede, inoltre, incrementi della contribuzione a carico del datore di lavoro e destinata ai Fondi Sanitari Integrativi contrattuali, ovvero Fondo Est e Qu.A.S. Nello specifico, con decorrenza da Aprile 2025, la contribuzione al Fondo Est a carico del datore di lavoro sarà pari a € 13.00 mensili, con un aumento di € 3,00 mensili. Gli incrementi contributivi annui a carico del datore di lavoro per il Fondo Sanitario contrattuale dei lavoratori con qualifica di Quadri (Qu.A.S,), saranno, invece, pari complessivamente ad € 20,00 con decorrenza da Gennaio 2025 e ulteriori € 20,00 da Gennaio 2026, attestandosi, rispettivamente, a € 370.00 e 390.00 annui.
CAUSALI DI ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
Nell’ambito dei rapporti di lavoro a tempo determinato, il nuovo CCNL individua le causali per stipulare – tramite un unico contratto oppure ricorrendo a proroghe o rinnovi di accordi già in essere – contratti a tempo determinato di durata superiore a 12 mesi, sempre nel limite massimo di complessivi 24 mesi; ciò con avviso che particolare cura dovrà essere effettuata nel dettagliare le causali, per giustificarne le ragioni in rapporto alla durata.
Si tratta delle ipotesi dei lavoratori assunti in occasioni di particolari periodi, quali saldi (invernali e estivi), fiere ( 7 giorni prima e dopo il giorno della fiera), festività natalizie (periodo 15 novembre – 15 gennaio), festività pasquali (15 giorni prima e dopo la Pasqua); inoltre, dei dipendenti impiegati per ridurre l’impatto ambientale dei processi produttivi, o addetti al settore del terziario avanzato (per gestire una o più fasi di sviluppo di un prodotto o di un servizio innovativo) o ad attività di digitalizzazione; infine, dei lavoratori assunti per nuove aperture (entro 24 mesi dalle stesse) o processi di ristrutturazione (nel limite di 24 mesi nelle fasi, ad esempio, di espansione della superficie di vendita o di apertura di nuovi reparti) oppure per incremento temporaneo (per incarichi temporanei fino a 24 mesi).
Viene demandata alla contrattazione collettiva di secondo livello, territoriale e/o aziendale, la possibilità di individuare ulteriori causali e di indentificare eventi o fiere che a livello territoriale giustifichino il superamento dei 12 mesi di rapporto a termine.
Con l’introduzione delle causali nel CCNL viene a cessare in questo settore il potere dei singoli datori di lavoro e dipendenti di pattuire individualmente causali per realizzare rapporti a termine oltre i 12 mesi (possibilità di recente estesa dal legislatore fino al 31.12.2024 nei settori ancora privi di causali che discendano dalla Contrattazione Collettiva).
IPOTESI DI STAGIONALITÀ IN LOCALITÀ TURISTICHE
Le parti hanno concordato che, in aziende ubicate in determinate località a prevalente attrazione turistica, i contratti di lavoro a tempo determinato, che sono conclusi per gestire picchi di lavoro in alcuni periodi dell’anno, sono riconducibili a ipotesi di stagionalità e quindi sono esclusi da tutti i seguenti limiti: quantitativi, durata del rapporto, intervalli temporali tra un rapporto e un altro, necessità di apporre le causali in caso di proroghe e rinnovi. Spetta alle organizzazioni territoriali aderenti alle parti stipulanti il presente CCNL l’individuazione, tramite accordo, delle località, delle attività e dei relativi periodi, nei quali si collocano le suddette assunzioni.
L’auspicio è che i Soggetti demandati alla individuazione delle località e dei relativi periodi rientranti nella previsione di località turistiche, si attivino, affinché venga definitivamente superato il riferimento normativo, ormai datato nel tempo, del D.P.R. 1525 del 1963.
PARTE INTRODUTTIVA E ART. 113 DEL CCNL: AMPLIAMENTO DELLA SFERA DI APPLICAZIONE DEL CCNL E NUOVI PROFILI PROFESSIONALI
Le parti hanno individuato – con decorrenza dal 22 marzo 2024 – nell’ambito delle categorie esistenti nuove attività cui applicare il CCNL, e conseguentemente, nell’ambito delle attività nuove e/o preesistenti, sono stati introdotti ulteriori profili professionali, ai sensi dell’art. 113, come riportato nella tabella seguente:
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