Con la legge di conversione del c.d “Decreto Semplificazioni”, è stata introdotta la procedura di composizione negoziata della crisi. Sono stati modificati i parametri relativi al segnale di previsione della crisi d’impresa rappresentato dalla presenza di un debito Iva scaduto e non versato.
Nel nuovo contesto normativo viene richiesto l’adozione di un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato a rilevare tempestivamente lo stato di crisi, evitando che la crisi diventi irreversibile nell’ottica della continuità aziendale.
OBBLIGHI IN CAPO ALL’IMPRESA /SOCIETA’
Imprenditore individuale | Obbligo ad adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte. |
Società di capitali Società di persone | Obbligo ad adottare un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato (art. 2086 c.c.), in maniera da rilevare tempestivamente lo stato di crisi ed assumere idonee iniziative. Diventa fondamentale: istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa; attivarsi “senza indugio” per adottare o attuare uno degli strumenti previsti per il superamento della crisi ed il recupero della continuità aziendale. |
Per prevedere tempestivamente l’emersione dello stato della crisi le misure o gli assetti organizzativi devono consentire di:
- rilevare scompensi di carattere patrimoniale o economico-finanziario;
- verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i 12 mesi successivi e rilevare alcuni specifici “segnali” per la previsione tempestiva dell’emersione della crisi;
- ricavare le informazioni necessarie a utilizzare la lista di controllo particolareggiata ed effettuare il test pratico presenti nella Piattaforma telematica nazionale per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento.
I segnali per la previsione della crisi:
- debiti per retribuzioni scaduti da almeno 30 giorni pari a oltre il 50% dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
- debiti verso fornitori scaduti da almeno 90 giorni superiore a quello dei debiti non scaduti;
- esposizioni nei confronti di banche e altri intermediari finanziari scadute da oltre 60 giorni se rappresentano complessivamente almeno il 5% del totale delle esposizioni;
- una o più esposizioni debitorie nei confronti di INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate-riscossione.
Tali soggetti segnalano a mezzo PEC o, in mancanza, raccomandata A/R, la sussistenza delle predette situazioni debitorie all’imprenditore. Nella segnalazione è contenuto l’invito alla presentazione dell’istanza di accesso alla composizione negoziata, al sussistere dei relativi presupposti.
INPS | Ritardo di oltre 90 giorni nel versamento di contributi previdenziali di importo superiore: · al 30% dei contributi dovuti nell’anno precedente e a € 15.000 per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati; · a € 5.000 per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati. INAIL Agenzia Entrate-riscossione. |
INAIL | Debito per premi assicurativi non versato superiore a € 5.000 e scaduto da oltre 90 giorni. |
AdE riscossione | Crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati, scaduti da oltre 90 giorni, superiori a € 100.000 per imprese individuali, € 200.000 per società di persone e € 500.000 per altre società. |
Agenzia delle Entrate | Debito IVA scaduto e non versato, risultante dalla Comunicazione LIPE, superiore a € 5.000 e non inferiore al 10% del volume d’affari risultante dal mod. IVA relativo all’anno precedente. |
La segnalazione da parte dell’Agenzia delle Entrate viene inoltrata se il debito IVA risulta superiore ai 20.000 euro contestualmente alla comunicazione di irregolarità ex art. 54-bis, DPR n. 633/72 e, comunque, non oltre 150 giorni dal termine di presentazione delle Comunicazioni LIPE.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Con i migliori e più cordiali saluti.
Studio Pucci Law & Tax Advisors stp sr