Scade il prossimo 30 giugno 2021 la possibilità di rideterminare il valore di partecipazione e terreni posseduti al 1° gennaio 2021, termine prorogato dalla Legge di Bilancio (art. 1 commi 1122 e 1123, L. 178/2020) per i seguenti soggetti:
- Persone fisiche per operazioni estranee all’attività di impresa;
- Società semplici
- Società ed enti a esse equiparate di cui all’articolo5, Tuir
- Enti non commerciali (riguardo a beni che non rientrano in esercizi commerciali)
- Soggetti non residenti senza stabile organizzazione in Italia
La disciplina prevede tale rideterminazione al fine di ridurre la tassazione sulle plusvalenze che possono emergere durante la fase di realizzazione.
Quali regole veicolano tale “rivalutazione”?
- Le aliquote e le scadenze di pagamento dell’imposta sostitutiva
Unica aliquota all’ 11% applicabile alle partecipazioni (qualificate e non) quanto ai terreni agricoli e edificabili.
La rivalutazione può essere eseguita solo se i terreni e le partecipazioni sono detenuti ala data del 1° gennaio 2021, redigendo un’apposita perizia di stima entro il 30 giugno 2021 data ultima per il versamento della prima rata dell’imposta.
- Condizioni per la validità della rivalutazione
Essa deve venire mediante la redazione di una perizia, redatta da un dottore commercialista, esperto contabile, revisore legale dei conti o perito iscritto alla CCIAA, inoltre deve essere riferita all’intero patrimonio sociale. In questo caso il costo della perizia può essere alternativamente:
- Sostenuto dai soci
- Sostenuto da parte della società
Ad ultimo la perizia deve essere sottoposta ad asseveramento presso un Tribunale, un giudice di pace o notaio.
- I terreni
Per quanto riguardai terreni, le plusvalenze sono sempre tassate se realizzate in occasine di cessioni a titolo oneroso di terreni edificabili, invece parlando di terreni agricoli sono tassate nel caso specifico di “rivendite” infra quinquennali.
Riguardo la perizia dei terreni essa deve essere redatta da un ingegnere, architetto, geometra, dottore agronomo, agrotecnico, perito (agrario, industriale edile o comunque iscritto alla CCIAA) e asservata presso un tribunale, un giudice di pace o un notaio.
L’imposta sostituitiva va quindi applicata sul valore complessivo del bene come definito dalla perizia, con un aliquota del 11% (inclusi quelli lottizzati e quelli sulle quali sono stati costruite opere per renderli edificabili).
E’ da chiarire che l’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n° 153/E/2018 la sussistenza della perizia giurato è requisito imprescindibile, la sua mancanza di fatti non consente il perfezionamento della procedura.
- Nuova perizia di rivalutazione: scomputo o rimborso
Si ricorda che il contribuente, se da lui ritenuto opportuno può rideterminare il valore delle partecipazioni e dei terreni nell’ipotesi in cui abbia già in precedenza usufruito di analoghe disposizioni agevolative.
Nel caso di una nuova perizia dei beni detenuti alla data del 1° gennaio 2021, è possibile scomputare dall’imposta sostitutiva dovuta l’imposta sostitutiva già versata in occasione di precedenti procedure di rideterminazione sui medesimi beni.
In alternativa, il contribuente può presentare istanza di rimborso dell’imposta sostitutiva pagata in passato; rimborso che non può comunque essere superiore all’importo dovuto in base all’ultima rideterminazione del valore effettuata.
- Indicazioni della rivalutazione nel modello Redditi
Si ricorda che i dati relativi alla presente rideterminazione del valore delle partecipazione e dei terreni dovranno essere indicati nel modello di dichiarazione Redditi 2022 relativo al periodo d’imposta 2021.
In particolare, salvo le seguenti modifiche previste nella prossima modulistica:
- In caso di rideterminazione del valore delle partecipazioni si deve compilare apposita sezione quadro RT
- Per la rideterminazione del valore dei terreni si deve compilare l’apposita sezione del quadro RM.
Anche i contribuenti che utilizzano il modello 730 devono presentare i suddetti quadri del modello Redditti e il relativo frontespizio entro i termini di presentazione di quest’ultimo modello.
Si ricorda, infine, che l’omessa indicazione nel modello Redditi dei dati relativi alla rivalutazione costituisce una violazione formale, alla quale si applica sanzione pecuniaria dai 250 € ai 2.000 €, restando impregiudicati gli effetti della rivalutazione.