Visto il persistere della crisi epidemiologica dovuta alla diffusione del COVID-19, in capo ai datori di lavoro sono previste alcune verifiche obbligatorie sui dipendenti rientranti da paesi esteri dopo il periodo di vacanza o lavoro.
RIENTRO DA UN PAESE UE O DELL’AREA SHENGEN:
sono consentiti spostamenti per qualsiasi ragione nei seguenti paesi:
- STATI MEMBRI UE (eccezion fatta per l’Ungheria che con decorrenza 1 settembre ha chiuso i propri confini, fatta eccezione per viaggi di lavoro, missioni diplomatiche e motivi umanitari)
- STATI PARTE DELL’ACCORDO SHENGEN (Islanda, Svizzera, Norvegia e Liechtenstein)
- REGNO UNITO
- ANDORRA, CITTA’ DEL VATICANO, REPUBBLICA DI SAN MARINO e PRINCIPATO DI MONACO
Si precisa che
Per i cittadini, che nei 14 giorni precedenti al rientro in Italia abbiano soggiornato in Bulgaria o Romania, è obbligatoria la quarantena fiduciaria.
Per i cittadini che nei 14 giorni precedenti al rientro in Italia abbiano soggiornato i Croazia, Malta, Spagna o Grecia, vi è obbligo di:
- presentare certificazione che nelle 72 ore precedenti al rientro in Italia si siano sottoposti a tampone con esito negativo
- sottoporsi a tampone al momento dell’arrivo su territorio italiano (porto o aeroporto) o entro 48 ore presso l’Azienda sanitaria locale. In attesa di essere sottoposti a tampone da parte dell’Azienda Sanitaria Locale, deve essere rispettato l’isolamento fiduciario presso il proprio domicilio.
Vige obbligo di comunicare alla propria Azienda Sanitaria Locale il proprio ingresso su territorio nazionale e segnalare ogni possibile insorgenza di sintomi da Covid19 alle autorità preposte.
RIENTRO DA UN PAESE NON EUROPEO:
Viene consentito l’ingresso da paesi non europei e non facenti parte dell’accordo di Shengen solo per:
- esigenze lavorative
- motivi di salute
- motivi di assoluta urgenza
- ragioni di studio
- rientro presso proprio domicilio o residenza
resta comunque consentito, fermo restando l’obbligo di isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria, senza specificare motivazione, l’ingresso in Italia di cittadini provenienti da:
- paesi white list: Australia, Giappone, Canada, Georgia, Nuova Zelanda, Ruanda, Corea del Sud, Tunisia, Uruguay e Thailandia;
- cittadini di stati terzi soggiornanti di lungo periodo ai sensi della direttiva 2003/109/CE e cittadini di stati terzi con diritto di residenza da altre disposizioni europee o nazionali e dei rispettivi familiari;
Tali restrizioni non vengono applicate ad alcune categorie quali personale medico/sanitario, personale viaggiante e funzionari diplomatici.
QUANDO NON E’ PERMESSO L’INGRESSO IN ITALIA:
L’ingresso sul territorio italiano non è permesso quando:
- si è risultati positivi a COVID-19 nei 14 giorni antecedenti il viaggio in Italia;
- negli 8 giorni precedenti il viaggio si è in presenza anche solo di un sintomo tra:
– febbre pari o superiore ai 37,5°
– tosse
– difficoltà respiratorie
– mal di gola
– raffreddore
– perdita improvvisa di gusto e olfatto
– diarrea (soprattutto nei bambini);
- contatto stretto con un positivo COVID19 nei 14 giorni antecedenti l’ingresso in Italia;
- si è soggiornato nei 14 giorni antecedenti l’ingresso in Italia in Stati esteri diversi da quelli rientranti nell’area UE/Shengen o nella white list dei Paesi non UE/Shengen
L’ ingresso è sempre consentito ai cittadini italiani/UE/Shengen, pur avendo soggiornato in Paesi terzi, con obbligo di presentare la quarantena fiduciaria.
Si consiglia sempre di porre massima attenzione alle ordinanze emanate dalle Regioni di appartenenza e controllare il sito della http://www.viaggiaresicuri.it/
I professionisti del nostro Studio restano a disposizione per chiarimenti e/o supporto tecnico.