Le novità in vigore dal 24/04/2017:
Con il decreto legge del 24 Aprile 2017, n. 50 sono entrate in vigore le strette sull’Ace, sulla detrazione dell’IVA e sulle compensazioni dei crediti fiscali in F24. Di sotto sono riportate le novità in questione:
Detrazione Iva
Partendo da Lunedì 24 Aprile 2017, il diritto alla detrazione dell’IVA potrà essere esercitato solamente nell’anno corrente (fino a 4 mesi dopo il 31 Dicembre dell’anno di esigibilità), mentre prima era possibile detrarre l’IVA dalle fatture presentate anche nell’anno successivo. Il decreto che regola tali modifiche, inoltre, non contiene nessuna disciplina transitoria, quindi dal 25 Aprile 2017 non è più possibile effettuare la detrazione IVA delle fatture datate 2015 o 2016. Solamente per le prestazioni di servizi, per le quali il diritto alle detrazione scatta solo con il pagamento, può essere portata in detrazione l’IVA inerente alle fatture ultimate al 31 Dicembre 2016 e registrate come fatture da ricevere, ma non ancora pagate e non ancora fatturate.
Compensazioni crediti
Per quanto riguarda la compensazione dei crediti fiscali (IVA e diversi da IVA), da Lunedì 24 Aprile, i contribuenti hanno l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità, non più per importi superiori a 15.000 euro annui, ma la soglia scende a 5.000 euro annui; mentre continua a non essere previsto alcun visto per i crediti IVA trimestrali. Considerando che il modello annuale IVA è stato inviato lo scorso 28 Febbraio 2017, la riduzione del limite da 15.000 a 5.000 euro per le compensazioni senza visto si applicherà a partire dall’IVA relativa al 2017 (nel modello IVA 2018).
Ace
Dal 2017 in poi, gli aumenti del patrimonio netto rilevanti ai fini Ace saranno considerati solo dal quinto esercizio precedente fino all’anno corrente, bensì non più dall’esercizio in corso al 31 Dicembre 2010.
Aggiornamento coefficienti per i fabbricati “D” – IMU e TASI
Inoltre, il decreto del 14 Aprile 2017 che tratta l’aggiornamento dei coefficienti per il calcolo dell’IMU e della TASI per i fabbricati del gruppo catastale ”D” (non iscritti al catasto o senza rendita catastale e posseduti completamente da imprese), ha stabilito i nuovi coefficienti di aggiornamento:
per l’anno 2017 = 1,01 per l’anno 2016 = 1,01 per l’anno 2015 = 1,01 per l’anno 2014 = 1,01 per l’anno 2013 = 1,02 per l’anno 2012 = 1,04 per l’anno 2011 = 1,07 per l’anno 2010 = 1,09 per l’anno 2009 = 1,10 per l’anno 2008 = 1,14 per l’anno 2007 = 1,18 per l’anno 2006 = 1,21 per l’anno 2005 = 1,25 per l’anno 2004 = 1,32 per l’anno 2003 = 1,37 per l’anno 2002 = 1,42 per l’anno 2001 = 1,45 per l’anno 2000 = 1,50 per l’anno 1999 = 1,52 per l’anno 1998 = 1,54 per l’anno 1997 = 1,58 per l’anno 1996 = 1,63 per l’anno 1995 = 1,68 per l’anno 1994 = 1,73 per l’anno 1993 = 1,77 per l’anno 1992 = 1,78 per l’anno 1991 = 1,82 per l’anno 1990 = 1,91 per l’anno 1989 = 1,99 per l’anno 1988 = 2,08 per l’anno 1987 = 2,25 per l’anno 1986 = 2,43 per l’anno 1985 = 2,60 per l’anno 1984 = 2,77 per l’anno 1983 = 2,94 per l’anno 1982 e anni precedenti = 3,12
Studio Pucci Associati