Con l’Art.26 del D.Lgs. 151 del  2015 al comma 3, si definiscono i dati relativi alla nuova modalità di dimissioni.

Riassumendo per punti:

1) Il lavoratore che rassegna le proprie dimissioni deve darne comunicazione al datore di lavoro il quale dovrà, entro 5 giorni, comunicare telematicamente al Centro per l’Impiego di competenza la cessazione del rapporto di lavoro. Viene abolito l’obbligo di certificazioni delle dimissioni presso sedi competenti o con apposizione di firma sul modello di cessazione come previsto dalla L.92/2012 art. 4 c.17-23.

 
2) Le dimissioni e la risoluzione consensuale, a pena di inefficacia, devono avvenire esclusivamente in via telematica,  tramite modulo  reso disponibile sul sito del Ministero del Lavoro. Il lavoratore dovrà procedere alla richiesta del PIN INPS e all’iscrizione al sito www.cliclavoro.gov.it per poi procedere alla compilazione della modulistica necessaria (Allegato1).

 
3) La trasmissione dei moduli può avvenire anche tramite: patronati, enti bilaterali, organizzazioni sindacali, commissioni di certificazione. ll datore di lavoro verrà a conoscenza della convalida delle dimissioni tramite invio di pec prelevata direttamente da visure camerali.

 
4) Il lavoratore ha diritto al ripensamento; entro 7 giorni dalla data di trasmissione del modulo, con le medesime modalità, ha la facoltà di revocare le dimissioni o la risoluzione consensuale (NB: vige ancora in capo al datore di lavoro l’obbligo di comunicazione obbligatoria ai centri per l’impiego entro 5 giorni dalla data di cessazione del rapporto).

 
5) Il datore di lavoro che alteri i moduli on line, salvo che il fatto costituisca reato, è punito con sanzione amministrativa che va da 5.000,00 a 30.000,00 euro.

 
6) Sono esclusi dall’obbligo i lavoratori domestici e tutti i casi di dimissioni o risoluzioni consensuali art. 2113 , quarto comma, del codice civile o avanti alle commissioni di certificazione di cui all’articolo 76 del decreto legislativo n. 276 del 2003 (esempio: dimissioni del lavoratore genitore entro il terzo anno di vita del bambino).

 
7)     Entrata in vigore: salvo abrogazioni o proroghe il nuovo sistema di dimissioni volontarie o risoluzione consensuale sarà in vigore dal 12 MARZO 2016.

 

“TICKET FORNERO” (ART.2 L. 92/2012 C.34) IN EDILIZIA E CAMBIO DI APPALTO
Viene bloccato fino a tutto il 31/12/2016 il pagamento del ticket di finanziamento della NASPI per gli esoneri già previsti fino al 31 dicembre 2015 dall’art. 2, comma 34, della legge n. 92/2012.

E quindi per:
1) licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro.
2) interruzioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.

 
 Studio Pucci Associati