Come avrai sentito è in procinto la scadenza per aderire al Concordato preventivo biennale (o al Concordato preventivo annuale per i forfettari).

E’ nostra premura porre la Tua attenzione su tale opportunità con questa breve circolare, rimanendo a disposizione per chiarimenti e per fissare un appuntamento presso il nostro Studio qualora sia interessato.

Di cosa si tratta.

Il concordato preventivo biennale (CPB), o per i soggetti in regime forfettario annuale per l’anno 2024, comporta la formulazione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, di una proposta per la definizione biennale del reddito (o annuale per i forfettari) ai fini delle imposte dirette e del IRAP senza però effetti ai fini IVA.

Ambito soggettivo

Due categorie di contribuenti:

  • i soggetti che applicano gli ISA;
  • i contribuenti in regime forfetario.

Debiti tributari e contributivi

Per accedere al concordato, il contribuente (ISA o forfetario):

  • non deve avere debiti per tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate o debiti contributivi.
  • oppure deve aver estinto tali debiti entro il termine per l’adesione al concordato, a condizione che l’ammontare complessivo del debito residuo, compresi interessi e sanzioni, sia inferiore alla soglia di 5.000 euro.

I debiti oggetto di rateazione o sospensione non concorrono al limite di 5.000 euro, fino a decadenza dei relativi benefici.

Il rispetto del limite è verificato con riferimento alla data del 31.12.2023, con riferimento ai debiti risultanti dagli atti definitivi in base a sentenza passata in giudicato o perché non più soggetti a impugnazione

Nel CPB per le società, questa condizione non si estende alla posizione dei soci

Cause di esclusione

Diverse cause di esclusione, che impediscono l’applicazione del concordato preventivo biennale.

Causa di esclusionePeriodi di riferimento
Omessa presentazione della dichiarazione dei redditi (soggetti ISA e forfetari)Almeno uno dei tre periodi di imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato
Condanna per uno dei reati tributari di cui al DLgs. 74/2000 o per i reati di false comunicazioni sociali, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (soggetti ISA e forfetari)Reati commessi negli ultimi tre periodi di imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato
Conseguimento, nell’esercizio d’impresa o di arti e professioni, di redditi o quote di redditi in tutto o in parte esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40% del reddito derivante dall’esercizio d’impresa o di arti e professioni (solo soggetti ISA)Periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta
Adesione al regime forfetario (solo soggetti ISA)Primo periodo d’imposta oggetto del concordato
Operazioni di fusione, scissione, conferimento, cessione di ramo d’azienda oppure, per la società o l’associazione di cui all’art. 5 del TUIR, modifiche della compagine sociale (solo soggetti ISA)Primo periodo d’imposta oggetto del concordato
Inizio attività (soggetti forfetari e, indirettamente, anche soggetti ISA)Periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta

Procedura di accesso

La formulazione della proposta da parte dell’Agenzia delle Entrate e la relativa accettazione sono contenute:

  • nel quadro P del modello ISA 2024, per quanto riguarda i soggetti ISA;
  • nella sezione VI del quadro LM del modello REDDITI 2024, per quanto riguarda i contribuenti in regime forfetario.

Per aderire alla proposta il contribuente deve dichiarare l’adesione con la presentazione del modello REDDITI 2024 entro il 31.10.2024.

Se svolte più attività d’impresa e di lavoro autonomo, il software applicativo formula due distinte proposte di concordato per le due diverse tipologie reddituali a cui il contribuente può aderire sia congiuntamente che individualmente.

Accettazione o mancata accettazione della proposta

Accettazione della proposta formulata dall’Agenzia delle Entrate: il contribuente si impegna a dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi e IRAP relative ai periodi di imposta oggetto di concordato. L’accettazione della proposta da parte delle società in regime di trasparenza fiscale vincola anche i soci e gli associati in quanto il reddito concordato dalla società viene ripartito su di essi.

Di fronte all’accettazione, i periodi di imposta oggetto di concordato saranno esclusi da accertamento, salvo che non si decada dal concordato.


Non Accettazione: Il contribuente non accetta la proposta. La mancata accettazione della proposta non produce di per sè alcuna conseguenza negativa automatica a carico degli interessati.

Cessazione del concordato

Il concordato perde efficacia nel caso in cui:

  • durante il biennio oggetto di concordato sia modificata l’attività rispetto a quella esercitata nel periodo d’imposta precedente il biennio stesso, salvo il caso in cui per la nuova attività sia prevista l’applicazione del medesimo ISA (o la nuova attività rientri in un settore al quale si applicano i medesimi coefficienti di redditività, in caso di utilizzo del regime forfetario);
  • il soggetto che nei periodi di imposta precedenti applicava gli ISA aderisca al regime forfetario;
  • vengano effettuate operazioni di fusione, scissione, conferimento effettuate da società o enti, ovvero modifiche della compagine sociale da parte di società o associazioni di cui all’art. 5 del TUIR;
  • durante il biennio oggetto di concordato il contribuente dichiari ricavi o compensi superiori a 7.746.853,50 euro (soggetti ISA) o a 150.000,00 euro (contribuenti forfetari); ricorrendo tali ipotesi, si verifica la fuoriuscita dal regime ISA o forfetario, ma non anche dal CPB che resta efficace;
  • sia cessata l’attività.

La cessazione del concordato esplica i suoi effetti a partire dal periodo di imposta in cui si verificano i citati eventi.

Sanatoria per i periodi di imposta dal 2018 al 2022

Per chi accetta il concordato preventivo è stato emanato un emendamento, ormai al voto definitivo, che  associa alla proposta di reddito del concordato preventivo per il biennio 2024-2025 una possibile sanatoria per i periodi d’imposta precedenti (dal 2018 al 2022), ancora accertabili dall’Agenzia delle Entrate, a fronte del versamento di un’esigua imposta sostitutiva.

L’imposta sostitutiva sarebbe determinata sulla differenza tra il reddito già dichiarato in ciascuna annualità e l’incremento dello stesso reddito (È prevista un’ulteriore riduzione della sostitutiva pari al 30% per i periodi d’imposta 2020 e 2021) calcolato nella misura del:

5% con punteggio ISA pari a 10aliquota sostitutiva 10% (dal 2018 a 2022)aliquota sostitutiva 7% (dal 2020-2021)
10% con punteggio ISA pari o superiore a 8 e inferiore a 10aliquota sostitutiva 10% (dal 2018 a 2022)aliquota sostitutiva 7% (2020-2021)
20% con punteggio ISA pari o superiore a 6 e inferiore a 8aliquota sostitutiva 12% (dal 2018 a 2022)aliquota sostitutiva 8,4% (2020-2021)

30% con punteggio ISA pari o superiore a 4 e inferiore a 6aliquota sostitutiva 15% (dal 2018 a 2022)aliquota sostitutiva 10,5% (2020-2021)

40% con punteggio ISA pari o superiore a 3 e inferiore a 4aliquota sostitutiva 15% (dal 2018 a 2022)aliquota sostitutiva 10,5% (2020-2021)
50% con punteggio ISA inferiore a 3aliquota sostitutiva 15% (dal 2018 a 2022)aliquota sostitutiva 10,5% (2020-2021)


In ogni caso, per ciascuna annualità oggetto di sanatoria, l’importo minimo da versare sarebbe pari a 1.000 euro.
Il versamento delle diverse imposte sostitutive dovrebbe essere effettuato in un’unica soluzione entro il 31 marzo 2025 e, limitatamente al periodo 2018, entro il prossimo 30 novembre, oppure in 24 rate mensili con interessi al 2%.

Se sono già stati notificati PVC o schemi di atti di accertamento per le annualità pregresse interessate, il “regime di ravvedimento” sarebbe precluso.