Con il DM 132 del 18/09/2024, seguito dalla circolare INL 4 del 23/09/2024, con decorrenza dal 01/10/2024, si ufficializza la partenza delle c.d. patente a crediti, ai sensi dell’art. 27 Dlgs 81/2008. Si riepilogano schematicamente i principali punti della normativa, restando a disposizione per eventuale approfondimento:

APPLICAZIONE ED ESCLUSIONI

  • Imprese che operano nei cantieri mobili ai sensi dell’art. 89 c. 1) lettera a);
  • Lavoratori autonomi, comprese le imprese individuali senza dipendenti, impiegati all’interno dei cantieri mobili ai sensi dell’art. 89 c. 1) lettera a);
  • Tutte quelle imprese, non necessariamente edili, operanti in cantieri mobili ai sensi dell’art. 89 c. 1) lettera a);
  • Per le Imprese stabilite in uno stato UE, attraverso documento equivalente rilasciato dalle autorità competenti dello stato membro;
  • Per le Imprese stabilite in uno stato extra UE, secondo la normativa italiana;

Sono esclusi:

  • Chi effettua la mera fornitura di materiale;
  • Chi presta sola attività intellettuale (es: Ingegneri, geometri ecc..);
  • Chi possiede certificazione SOA pari o superiore alla III categoria;

REQUISITI PER IL RILASCIO

  • Iscrizione alla Camera di Commercio;
  • Adempimento agli obblighi formativi previsti dal D.Lgs 81/2008;
  • Possesso di DURC in corso di validità;
  • Possesso del DVR nei casi previsti dalla vigente normativa;
  • Possesso del DURF nei casi previsti dalla vigente normativa;
  • Designazione del RSPP, nei casi previsti dalla normativa vigente;

MODALITA’ DI RICHIESTA

  • La patente viene rilasciata in formato digitale dall’ Ispettorato Nazionale del Lavoro (in attesa di istruzioni tecniche per la piattaforma telematica);
  • Possono presentare domanda sia i legali rappresentanti delle imprese che soggetti terzi muniti di apposita delega;
  • Il possesso dei requisiti è oggetto di autocertificazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 per DURC, DURF e iscrizione camerale. Il possesso di DVR e nomina RSPP è attestato mediante dichiarazioni sostitutive ai sensi dell’art. 47;
  • In fase di prima applicazione, dal giorno 24 settembre 2024 e fino al 31 ottobre 2024 è possibile presentare autocertificazione (scarica il modello di autocertificazione) secondo l’apposito modello tramite pec a dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it. L’ invio dell’autocertificazione entro il 31 ottobre pv, obbliga l’operatore a presentare successiva domanda telematica. Con decorrenza dal 1 novembre 2024 si può accedere ai cantieri, salvo i casi di esclusione, con la sola patente a crediti rilasciata digitalmente;

REVOCA E SOSPENSIONE PATENTE

  • La patente viene revocata in caso di dichiarazioni non veritiere sulla sussistenza di uno o più requisiti;
  • Il controllo dei requisiti potrà avvenire sia d’ufficio sia in base ad accesso ispettivo;
  • Decorsi 12 mesi dalla revoca, l’operatore potrà richiedere nuovo rilascio del documento;
  • La patente può essere sospesa per un periodo fino a 12 mesi dall’ Ispettorato nazionale del lavoro nel caso in cui si verifichino infortuni mortali o che provochino inabilità assoluta o parziale;

INFORMAZIONI CONTENUTE NELLA PATENTE

  • Data rilascio e numero di patente di credito;
  • Dati del titolare della patente;
  • Dati del soggetto richiedente;
  • Il punteggio attribuito al momento del rilascio;
  • Decurtazione di crediti e le motivazioni che l’hanno causata;
  • Eventuali provvedimenti di revoca e sospensione;

CREDITI

  • Il credito iniziale è pari a 30 punti a cui ulteriori 30, 10 rilasciabili al momento della richiesta e ulteriori 20 nel corso del tempo, saranno riconosciuti per l’anzianità dell’impresa e  per la regolarità mantenuta negli anni;
  • Ulteriori 40 crediti possono essere raggiunti nel tempo in funzione di investimenti fatti in materia di sicurezza e prevenzione;
  • Per poter operare nei cantieri è necessario essere in possesso di almeno 15 crediti;
  • I crediti possono essere decurtati in caso di violazione delle normative di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
  • La decurtazione dei crediti avviene solo a seguito di provvedimenti definitivi;
  • È possibile il recupero dei crediti, a seguito di valutazione di una commissione composta da rappresentanti di Ispettorato e INAIL, tenendo conto degli adempimenti in materia formativa, investimenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ecc…

SANZIONI PREVISTE

  • Le sanzioni saranno comminate a committente e titolare della patente nel caso di accesso in cantiere senza patente o con patente con crediti inferiori a 12;
  • La sanzione amministrativa sarà pari al 10% del valore dei lavori, comunque non inferiore a 6.000,00 €

Per qualsiasi  chiarimento il reparto Risorse Umane del nostro Studio rimane come sempre a disposizione.

Cordiali saluti.