Possono accedere alle agevolazioni tutti i soggetti titolari di reddito di impresa, comprese le imprese individuali, indipendentemente dalla forma giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano.

A QUALI BENI SI APPLICA?

Si applica ai beni delle seguenti tipologie:

  • beni materiali (macchine, attrezzature, ecc.) elencati in allegato A della legge;
  • beni immateriali (licenze, software, sistemi) elencati in allegato B della legge, indispensabili per fare funzionare i beni materiali in allegato A.

QUALI CARATTERISTICHE DEVONO AVERE TALI BENI?

L’Allegato A (beni materiali) elenca 3 CATEGORIE di beni:

  • A1: beni strumentali con funzionamento controllato da sistemi computerizzati e/o gestiti tramite opportuni sensori e azionamenti (ad esempio macchine per la produzione, imballaggio, lavorazione, macchine utensili, ecc.);
  • A2: sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità (ad esempio sistemi di sensori, sistemi per la tracciabilità dei prodotti, ecc.);
  • A3: dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0 (ad esempio sistemi di sicurezza per prevenire infortuni, diminuire errori ed aumentare l’efficienza).

L’Allegato B (beni immateriali), invece, come beni ammortizzabili prevede programmi e applicazioni acquistati da aziende che già investono in beni materiali in ottica industria 4.0 (ad esempio software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni).

L’ammortamento del 140% per i beni immateriali è previsto SOLO per le aziende che investono anche in beni materiali che godono di iperammortamento del 270% o 200% o 150 %.

IMPORTANTE! Per un bene acquistato, in allegato A, che gode dell’iperammortamento , si possono superammortare, al 140%, beni in allegato B, anche non strettamente collegati al primo bene in allegato A.

IMPORTANTE! La parte immateriale è iperammortizzabile anch’essa al 270% o 200% o 150 % solo se necessaria per fare funzionare i beni materiali. Ad esempio, se il software è embedded, e quindi acquistato insieme al bene, vale l’iperammortamento del 270% o 200% o 150 %.

QUALI CARATTERISTICHE DEVONO AVERE I MACCHINARI?

Le macchine in elenco A1 devono avere contemporaneamente le seguenti caratteristiche:

  1. controllo per mezzo di CNC e/o PLC (Computer Numerical Control) e/o PLC (Programmable Logic Controller)
  2. interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica;
  3. integrazione con il sistema logistico della fabbrica e/o altre macchine;
  4. interfaccia uomo macchina semplice ed intuitiva;
  5. rispondenza ai più recenti standard in termini di sicurezza.

La macchina deve avere inoltre almeno 2 caratteristiche tra queste 3 elencate:

  1. sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto;
  2. monitoraggio in continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori e adattività alle derive di processo;
  3. caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico). Si fa riferimento al concetto del cosiddetto digital twin, ovvero della disponibilità di un modello virtuale o digitale del comportamento della macchina fisica o dell’impianto, sviluppato al fine di analizzarne il comportamento anche, ma non esclusivamente, con finalità predittive e di ottimizzazione del comportamento del processo stesso e dei parametri che lo caratterizzano. Sono inclusi modelli o simulazioni residenti sia su macchina che off-line come ad esempio i modelli generati tramite tecniche di machine learning.

L’AGEVOLAZIONE

La legge di bilancio 2019 ha definito nuove aliquote differenziate per l’iperammortamento degli investimenti.

Esse sono:

  • IPERAMMORTAMENTO del 270% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro.
  • IPERAMMORTAMENTO del 200% per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro fino a 10 milioni di euro
  • IPERAMMORTAMENTO del 150% per gli investimenti oltre 10 milioni di euro fino a 20 milioni di euro

Non si applica sulla parte di investimenti complessivi eccedente il limite di 20 milioni di euro.

L’aliquota si applica sul totale degli investimenti e non sul valore del singolo bene.

COME FUNZIONA CON IL LEASING?

L’iperammortamento è applicabile anche ai beni in leasing limitatamente alla quota capitale dei canoni, non si applica alla quota interessi.

E’ necessario che il bene sia collegato ed interconnesso al sistema aziendale e sia stata emessa l’attestazione entro il periodo di imposta in cui il bene entra in funzione.

La data da utilizzare per il calcolo dell’ammortamento è la data della consegna o del collaudo se è prevista una clausola di prova. 

I REQUISITI PER USUFRUIRE DELL’AGEVOLAZIONE

Per godere dell’agevolazione, l’impresa deve acquistare i beni entro il 31 dicembre 2019 oppure deve pagare un acconto maggiore del 20% entro il 31 dicembre e mettere il bene in funzione entro il 31 dicembre 2020.

E’ inoltre necessario acquisire, per beni del valore inferiore a 500.000 euro, un’attestazione che dimostri che il bene possiede tutte le caratteristiche vincolanti previste dalla legge, che sia interconnesso al sistema di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Per beni con un costo fino a 500.000 euro è sufficiente una dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte del legale rappresentante

Per gli investimenti in iperammortamento superiori a 500.000 € per singolo bene è necessaria una perizia tecnica giurata da parte di un perito o ingegnere iscritti nei rispetti albi professionali

All’agevolazione si accede in automatico in fase di redazione del bilancio e tramite dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante.

IPERAMMORTAMENTO E NUOVA SABATINI

La misura Nuova Sabatini ha l’obiettivo di facilitare l’accesso al credito per le imprese ed incrementare la competitività delle aziende italiane.

La Nuova Sabatini MISE prevede un contributo per le imprese che effettuano investimenti per acquistare o acquisire in leasing i seguenti beni strumentali:

  • Macchinari;
  • Attrezzature;
  • Impianti;
  • Beni strumentali ad uso produttivo;
  • Hardware, software e tecnologie digitali.

Le agevolazioni consistono nella concessione da parte di banche e intermediari finanziari, aderenti all’Addendum alla convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico, l’Associazione Bancaria Italiana e Cassa depositi e prestiti S.p.A., di finanziamenti alle micro, piccole e medie imprese per sostenere gli investimenti previsti dalla misura, nonché di un contributo da parte del Ministero dello sviluppo economico rapportato agli interessi sui predetti finanziamenti

  • L’investimento può essere interamente coperto dal finanziamento bancario (o leasing)
  • Il finanziamento, che può essere assistito dalla garanzia del “Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese” fino all’80% dell’ammontare del finanziamento stesso, deve essere:
  • di durata non superiore a 5 anni
  • di importo compreso tra 20.000 euro e 4 milioni di euro
  • interamente utilizzato per coprire gli investimenti ammissibili
  • Il contributo del Ministero dello sviluppo economico è un contributo il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all’investimento, ad un tasso d’interesse annuo pari al:
    • 2,75% per gli investimenti ordinari
    • 3,575% per gli investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti (investimenti in tecnologie cd. “industria 4.0”)

Le agevolazioni concesse dalla Nuova Sabatini possono essere cumulate con altre agevolazioni, che a loro volta consentano la cumulabilità, nel limite dei massimali ESL fissati dalla normativa comunitaria per gli aiuti alle PMI.
Ciò premesso si chiarisce che, a maggior ragione, le agevolazioni della Nuova Sabatini possono coesistere, sugli stessi beni, con tutte le norme che, prevedendo benefici di carattere fiscale applicabili alla generalità delle imprese, non sono da considerare “aiuti di Stato” e non concorrono, quindi, a formare cumulo.

È necessario che l’impresa presenti prima domanda per la Nuova Sabatini, che il venditore accetti poi il relativo ordine e che sia effettuato il pagamento dell’acconto/maxicanone.

La procedura automatica della “nuova Sabatini” che prevede una tempistica specificamente definita dalla normativa, non consente la gestione di ulteriori procedure di concessione di altre agevolazioni con iter non ancora concluso. La procedura , infatti, non prevede la presentazione di documentazione integrativa oltre al modulo di domanda ed ai relativi allegati e nel modulo di domanda stesso ogni impresa dovrà esercitare necessariamente una delle due opzioni previste (“dichiarazione di non aver richiesto e/o ottenuto altre agevolazioni …” oppure “dichiarazione di essere stata assegnataria di agevolazioni …”).

La domanda, in bollo tranne nei casi di domande appartenenti ai settori agricoli e della pesca, deve essere compilata dall’impresa in formato elettronico, secondo lo schema di cui all’allegato n. 1 della circolare, utilizzando i moduli pubblicati nella sezione “BENI STRUMENTALI (NUOVA SABATINI)” del sito internet www.mise.gov.it.

La domanda così compilata, unitamente all’ulteriore documentazione eventualmente necessaria (dichiarazione per informazioni antimafia e procura), deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa proponente o da un suo procuratore mediante firma digitale e presentata, a partire dalle ore 9.00 del 31 marzo 2014, esclusivamente attraverso l’invio a mezzo posta elettronica certificata (PEC) agli indirizzi PEC delle banche/intermediari finanziari aderenti alle convenzioni. L’adempimento relativo all’imposta di bollo è assicurato mediante annullamento e conservazione in originale della marca da bollo presso la sede dell’impresa. (Art. 8 DM 27 novembre 2013 – P.to 2 Circolare 10 febbraio 2014 n. 4567)

 

Articolo a cura di Anna Stano