Tra le novità introdotte dal Decreto Lavoro 2023, c’è la modifica del quadro sanzionatorio per l’omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti.
Con l’entrata in vigore dell’art. 23 c. 1 del D.L. n. 48/2023, in caso di omissioni delle ritenute previdenziali sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti inferiore a 10.000 euro annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a 4 volte l’importo omesso.
Per un importo superiore a euro 10.000 annui rimane invece l’illecito penale punito con la reclusione fino a 3 anni e con la multa fino a euro 1.032.
Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro 3 mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione.
Assume pertanto particolare interesse analizzare il regime applicabile alle violazioni commesse prima dell’entrata in vigore dell’art. 23 del D.L. n. 48/2023, ovvero fino al 4 maggio 2023, cui si applica il regime sanzionatorio di cui alla Legge n. 89/1981.
Il Decreto Lavoro, non disciplina il regime transitorio, ma la volontà del legislatore di estenderne l’efficacia retroattiva emerge dalla relazione illustrativa allegata al disegno di legge di conversione del D.L. nel quale viene ritenuto applicabile il regime più favorevole salvo non sia già avvenuto il pagamento.
L’Inps, con il messaggio interno 1931/2023, chiarisce le modalità di gestione delle ordinanze attualmente oggetto di contenzioso o di rateazione.
In primo luogo si afferma che la natura punitiva-sanzionatoria della sanzione amministrativa comporta la retroattività. Ciò consente la rideterminazione degli importi sanzionatori secondo la nuova disciplina mantenendo valide le notifiche di accertamento già inviate.
Per i casi di contenzioso giudiziario il legale dell’istituto comunicherà la rideterminazione dell’importo e la possibilità, per violazioni fino al 2015, di versamenti in misura ridotta a metà della sanzione.
Il pagamento dovrà avvenire nei 60 giorni successivi all’udienza in cui verrà comunicato o consegnato il nuovo provvedimento di rideterminazione della sanzione. In caso di pagamento in forma rateale, qualora i versamenti rateali già effettuati corrispondano all’importo rideterminato della sanzione amministrativa, nulla sarà dovuto in più.
Il messaggio ricorda infine i casi di esclusione previste dal Dl 48/2023 nei quali sia già avvenuto il pagamento integrale della sanzione amministrativa. Per ultimo si specifica che per i piani di rateazione con importi già calcolati in misura superiore a quanto previsto con le nuove regole, resta escluso il rimborso di quanto già versato.
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