L’art.1, co. 125-129, L. n. 124/2017 ha introdotto un obbligo informativo per i soggetti che ricevono erogazioni pubbliche di importo complessivo superiore a €. 10.000; tale necessità interessa tutte le imprese ed enti non commerciali. La pubblicazione avviene:

  • nella Nota integrativa al bilancio d’esercizio, per i soggetti che sono tenuti al suo deposito
  • tramite pubblicazione entro il 30 giugno di ogni anno sul proprio sito Internet (o, in mancanza, sul portale digitale dell’associazione di categoria di appartenenza) per gli altri soggetti.

In caso di violazione, è previsto uno specifico regime sanzionatorio, che risulta sospeso per il 2021:

  • l’art. 11-sexiesdecies del D.L. 52/2021, inserito in sede di conversione nella L. 87/2021
  • ha stabilito, infatti, che per l’anno 2021 il termine di cui all’art. 1, co. 125-ter, L. 124/2017 è prorogato al 1° gennaio 2022.

Sono interessati i seguenti soggetti, ove intrattengano rapporti economici con le P.A.:

  •  associazioni, Onlus e fondazioni
  • le imprese commerciali (in qualunque forma risultino costituite: ditte individuali, società di persone o di capitali, enti commerciali)

Devono essere fornite le informazioni relative a

  • sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura
  • non aventi “carattere generale” e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria.

erogati nell’esercizio finanziario precedente da Pubbliche Amministrazioni.

Di seguito uno specchietto in merito alle informazioni da pubblicare, le quai sono da fornire schematicamente e devono riguardare:

DATA DI INCASSOSOGGETTO EROGATORECAUSALE SOMMA INCASSATA
  TOTALE CONTRIBUTI…  (> €. 10.000)

Per le modalità di pubblicazione è necessario fare la seguente distinzione:

  1. ENTI NON COMMERCIALI:
    • Associazioni (riconosciute o meno), ONLUS e fondazioni
    • e le cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri ex D.lgs. 286/1998 entro il 30/06 di ogni anno,
    • sono tenuti a pubblicare nei propri siti internet/portali digitali
    • le informazioni relative alle citate erogazioni incassate nell’esercizio precedente.
  2. IMPRESE: per i soggetti che esercitano attività commerciale (imprenditori tenuti all’iscrizione al Registro imprese) occorre operare la seguente distinzione, in relazione all’obbligo di depositare un bilancio con la nota integrativa, o meno:
NOTA INTEGRATIVAASSOLVIMENTO OBBLIGHI INFORMATIVI
OBBLIGATI (società di capitali non micro imprese)Pubblicano le informazioni in Nota integrativa del bilancio d’esercizio (e dell’eventuale bilancio consolidato).In assenza di approvazione del bilancio (e, dunque, di deposito), non scatta alcun obbligo “sostitutivo”
NON OBBLIGATI micro imprese (art. 2435-bis C.C.) ditte individuali società di personeAssolvono all’obbligo informativo:mediante pubblicazione delle informazionientro il 30/06 di ogni annosu propri siti internet: secondo modalità liberamente accessibili al pubblico (dunque non in una eventuale “area riservata” del proprio sito)in assenza di un sito internet: sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza (es: associazione artigiani, commercianti, Confindustria, ecc.)

Sanzioni e adempimenti introdotti a partire dal 2020

A partire dall’1/01/2020, il mancato assolvimento dei predetti obblighi comporta.

  • una sanzione pari all’1% degli importi ricevuti con un minimo di € 2.000;
  • nonché la sanzione accessoria dell’adempimento all’obbligo di pubblicazione.

Sono applicabili in quanto compatibili, le procedure (es: oblazione) di cui alla L. 689/1981.

Inoltre l’art. 11-sexiesdecies del DL 52/2021, inserito in sede di conversione nella L. 87/2021, ha prorogato l’entrata in vigore del regime sanzionatorio. In particolare è stato stabilito che:

  • per l’anno 2021
  • il termine di cui all’art. 1 comma 125-ter della L. 124/2017 è prorogato al 1° gennaio 2022

Con la nuova formulazione è possibile desumere che:

  • le sanzioni sopra accennate, previste per l’inosservanza dell’obbligo in esame nel 2021, sono state sospese fino al 31.12.2021;
  • le erogazioni pubbliche percepite nel 2020, che dovevano essere indicate nella nota integrativa ai bilanci 2021 (o pubblicate sul sito Internet del soggetto percipiente o, in mancanza, sul portale digitale dell’associazione di categoria di appartenenza) possono essere comunicate entro il 31 dicembre 2021.

N.B: per i soggetti che hanno già depositato il bilancio 2021 e non hanno provveduto ad indicare correttamente le erogazioni pubbliche ricevute, sarà necessario presentare una nuova pratica di deposito, compreso un nuovo verbale di assemblea che approva il bilancio corretto.

Per delucidazione e supporto tecnico contattaci attraverso i canali istituzionali.