La Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024) introduce significative modifiche alla disciplina fiscale delle spese di trasferta dei dipendenti, focalizzandosi sulla deducibilità per le imprese e sull’imponibilità dei rimborsi per i lavoratori.

A partire da quest’anno, le spese di trasferta saranno deducibili per le aziende e non imponibili per i dipendenti solo se i pagamenti verranno effettuati tramite strumenti tracciabili, quali bonifici bancari, carte di credito/debito o altri metodi elettronici previsti dalla normativa vigente. Unica eccezione riguarda le spese per il trasporto pubblico di linea, che rimangono deducibili anche se pagate in contanti, purché adeguatamente documentate.

Differenze tra Trasferte Intra e Extra Comunali

Trasferte all’interno del Comune

  • Imponibilità per il dipendente: Le indennità e i rimborsi spese sono generalmente imponibili, ad eccezione dei rimborsi per spese di trasporto documentate, come ad esempio quelle per il taxi.
  • Deducibilità per l’azienda: Le spese di vitto e alloggio sono deducibili al 75%, anche se pagate in contanti, a condizione che siano debitamente documentate.

Trasferte fuori dal Comune

Sono previste tre modalità di rimborso:

  1. Indennità forfettaria: Esente fino a €46,48 al giorno per trasferte in Italia e €77,47 per l’estero.
  2. Rimborso misto: Combina l’indennità con il rimborso di vitto e/o alloggio, riducendo i limiti esenti a €30,99 in Italia.
  3. Rimborso analitico: Esenti le spese documentate per vitto, alloggio, trasporto e viaggio, con limiti per le spese extra di €15,49 in Italia e €25,82 all’estero.

Spese di Trasporto Pubblico

Le spese per il trasporto pubblico rimangono deducibili anche se pagate in contanti, a condizione che:

  • Siano documentate con ricevute valide.
  • Siano inerenti all’attività lavorativa.
  • Non siano imponibili per i dipendenti se rimborsate dall’azienda.

Riferimenti Normativi

Le novità sono introdotte dall’art. 1, commi 81-83, della Legge 207/2024, che modifica il Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR). Tra le principali modifiche:

  • Art. 51, comma 5 TUIR: Prevede la tracciabilità delle spese di trasporto per l’esenzione fiscale.
  • Art. 95, comma 3-bis TUIR: Stabilisce la deducibilità delle spese di vitto, alloggio e trasporti non di linea effettuati con strumenti tracciabili.
  • Art. 108, comma 2 TUIR: Introduce obblighi di tracciabilità per le spese di rappresentanza.

Applicabilità

Le disposizioni entreranno in vigore dal 1° gennaio 2025 e si applicheranno alle dichiarazioni fiscali a partire dal modello Redditi 2026.

Per ulteriori approfondimenti o per assistenza nella gestione delle spese di trasferta in conformità con la nuova normativa, il nostro studio è a vostra disposizione per fornire tutto il supporto necessario.