Con questa breve nota ci teniamo a offrire precisazioni in merito alla sospensione dei termini di pagamento delle cartelle esattoriali disposta dal c.d. “Decreto Cura Italia”.
In particolare, l’articolo 68 del D.L. 18/2020 dispone che:
- l’Agenzia delle Entrate – Riscossione non può notificare, nel periodo di sospensione intercorrente tra l’8.3.2020 e il 31.05.2020, nuove cartelle di pagamento, neanche tramite pec;
- i termini di pagamento (60 giorni dalla notifica) di cartelle esattoriali notificate prima dell’8 marzo e non ancora scaduti a quella data, sono sospesi fino al 31.05.2020 e i versamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 30.06.2020;
- qualora sia stata notificata una cartella di pagamento prima dell’8 marzo, mai rateizzata, sarà possibile richiederne la rateizzazione nel mese di giugno 2020 di modo da non dover pagare il dovuto in unica soluzione entro il 30 giugno. La richiesta di rateizzazione comunque può essere avanzata tramite canali telematici anche nel periodo di sospensione;
- in merito ai piani di rateizzazione in corso, le rate scadenti nel periodo 8.3 – 31.5 sono sospese e devono essere saldate in unica soluzione entro il 30.06.2020;
- se notificata una cartella i cui termini di pagamento sono scaduti prima dell’8 marzo, l’Agenzia delle entrate – Riscossione non può attivare alcuna procedura cautelare (es. fermo amministrativo) nè esecutiva (pignoramento) nel periodo di sospensione intercorrente tra l’8.3 e il 31.5. Se si è ricevuto prima dell’8 marzo un preavviso di fermo amministrativo, non può essere iscritto il successivo fermo nel periodo di sospensione di cui sopra;
- la rata di rottamazione ter scadente il 28.2.2020 e quella di saldo e stralcio scadente il 31.3.2020 sono sospese e devono essere pagate entro il 31.05.2020;
- il decreto non ha modificato, invece, il termine di pagamento della rata di maggio della “Rottamazione-ter” che deve essere pagata sempre entro il 31 dello stesso mese per non perdere i benefici della rottamazione.
Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.